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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XIV
Art. 453
Art. 453 c.c.
Annotazioni.
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 452
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