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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XIV
Art. 454
Art. 454 c.c.
Rettificazioni. (Abrogato)
[La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto. Le sentenze devono essere trascritte nei registri.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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