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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo I
Art. 464
Art. 464 c.c.
Restituzione dei frutti.
L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 463-bis
Art. 465
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