info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo I
Art. 468
Art. 468 c.c.
Soggetti.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta [c.c.
75
] , a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto [c.c.
740
]. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità [c.c.
519
] della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni [c.c.
463
,
479
] di succedere rispetto a questa [c.c.
462
] .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 467
Art. 469
chevron_right
Argomenti
adozione
eredità
indegnità
rappresentazione
successione
Articoli correlati
Art. 463 c.c.
-
Art. 75 c.c.
-
Art. 740 c.c.
-
Art. 519 c.c.
-
Art. 479 c.c.
-
Art. 462 c.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 468 c.c.
{{{testolinkato}}}