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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo I
Art. 469
Art. 469 c.c.
Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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