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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo I
Art. 477
Art. 477 c.c.
Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.
La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 476
Art. 478
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Argomenti
accettazione
alienazione
cessione
donazione
eredità
successione
vendita
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