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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IV
Art. 49
Art. 49 c.c.
Dichiarazione di assenza.
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'
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, che ne sia dichiarata l'assenza.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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