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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IV
Art. 51
Art. 51 c.c.
Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.
Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione , può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
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assenza
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