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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo I
Art. 521
Art. 521 c.c.
Retroattività della rinunzia.
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli
articoli 551
e
552
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 520
Art. 522
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Argomenti
donazione
eredità
retroattività
rinuncia all'eredità
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Art. 551 c.c.
-
Art. 552 c.c.
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