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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo I
Art. 524
Art. 524 c.c.
Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori.
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 523
Art. 525
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Argomenti
accettazione
creditore
danno
debito
erede
eredità
frode
impugnazione
prescrizione
rinuncia all'eredità
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