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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IV
Art. 53
Art. 53 c.c.
Godimento dei beni.
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 52
Art. 54
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Argomenti
ascendente
coniuge
discendente
possesso temporaneo
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