info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo I
Art. 530
Art. 530 c.c.
Pagamento dei debiti ereditari.
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli
articoli 498
e seguenti .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 529
Art. 531
chevron_right
Argomenti
autorizzazione
creditore
curatore dell'eredità
debito
legatario
legato
liquidazione
opposizione
tribunale
Articoli correlati
Art. 498 c.c.
-
Art. 51-bis disp. att. c.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 530 c.c.
{{{testolinkato}}}