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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo I
Art. 534
Art. 534 c.c.
Diritti dei terzi.
L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 535
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Argomenti
bene immobile
bene mobile iscritto nei pubblici registri
buona fede
erede
erede apparente
eredità
successione
trascrizione
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