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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IV
Art. 54
Art. 54 c.c.
Limiti alla disponibilità dei beni.
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 53
Art. 55
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Argomenti
assenza
ipoteca
pegno
possesso temporaneo
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