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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo I
Art. 550
Art. 550 c.c.
Lascito eccedente la porzione disponibile.
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede. La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile. Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione. Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 549
Art. 551
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donazione
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legittimari
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