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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo I
Art. 555
Art. 555 c.c.
Riduzione delle donazioni.
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento .
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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Art. 554
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