Art. 564 c.c. Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione.
Giurisprudenza
Cassazione Civile SS.UU.
Sentenza 29 mar 2011, n. 7098
La mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensidell' art. 564 cod. civ., è rilevabile di ufficio, senza necessità di eccezione della controparte; ne consegue che, è tempestiva la relativa eccezione sollevata per la prima volta nell'atto di appello.
- Art. 553 c.c.
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