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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo II
Art. 571
Art. 571 c.c.
Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'
articolo 569
, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
eredità
fratello
genitore
quota ereditaria
sorella
successione legittima
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