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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo II
Art. 577
Art. 577 c.c.
Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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