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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo II
Art. 585
Art. 585 c.c.
Successione del coniuge separato.
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'
articolo 548
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
coniuge
eredità
matrimonio
separazione
successione
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