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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo III
Art. 608
Art. 608 c.c.
Ritiro di testamento segreto od olografo.
Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano. A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione. Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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