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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo III
Art. 612
Art. 612 c.c.
Forme.
Il testamento indicato dall'
articolo precedente
è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
testamento
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