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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IV
Art. 63
Art. 63 c.c.
Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'
articolo 58
, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo
50
conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'
articolo 50
. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 62
Art. 64
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Argomenti
assenza
morte presunta
possesso temporaneo
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