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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo III
Art. 647
Art. 647 c.c.
Onere.
Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere. Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione. L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 648
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Argomenti
erede
illiceità
impossibilità
legato
nullità
onere
testamento
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