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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IV
Art. 67
Art. 67 c.c.
Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.
La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
morte presunta
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