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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo III
Art. 673
Art. 673 c.c.
Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione.
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore. L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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