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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo III
Art. 677
Art. 677 c.c.
Mancanza di accrescimento.
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato. Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
accrescimento
erede
erede legittimo
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Art. 523 c.c.
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