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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo III
Art. 678
Art. 678 c.c.
Accrescimento nel legato di usufrutto.
Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto. Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 677
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Argomenti
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testamento
usufrutto
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