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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IV
Art. 68
Art. 68 c.c.
Nullità del nuovo matrimonio.
Il matrimonio contratto a norma dell'
articolo 65
è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
nullità
nuovo matrimonio
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