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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo III
Art. 687
Art. 687 c.c.
Revocazione per sopravvenienza di figli.
Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo [c.c.
291
], ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
adozione
concepito
figlio
figlio naturale
revoca
riconoscimento figlio
sopravvenienza
successione testamentaria
testamento
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Art. 291 c.c.
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