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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo III
Art. 709
Art. 709 c.c.
Conto della gestione.
L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune. Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.
Ultimo aggiornamento:
23 aprile 2016
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Argomenti
erede
esecutore testamentario
legatario
responsabilità solidale
risarcimento dei danni
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