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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo IV
Art. 757
Art. 757 c.c.
Diritto dell'erede sulla propria quota.
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.
Ultimo aggiornamento:
23 aprile 2016
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coerede
erede
quota ereditaria
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