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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo IV
Art. 758
Art. 758 c.c.
Garanzia tra coeredi.
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Ultimo aggiornamento:
23 aprile 2016
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Argomenti
coerede
divisione
evizione
garanzia
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