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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo IV
Art. 762
Art. 762 c.c.
Omissione di beni ereditari.
L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.
Ultimo aggiornamento:
23 aprile 2016
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