Giurisprudenza
La donazione di una quota di un bene ereditario indiviso (c.d. quotina), facente parte di una massa ereditaria di cui il donatario dispone di una quota (c.d. quotona), è nulla perché in sede di divisione quel determinato bene potrebbe non essergli attribuito. Trattasi dunque di donazione di cosa altrui che, anche se non espressamente vietata dall'ordinamento, deve ritenersi nulla per difetto di causa.
Qualora una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come "modus", che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell'evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l'imputabilità in materia di obbligazioni.