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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo V
Art. 775
Art. 775 c.c.
Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere.
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
Ultimo aggiornamento:
23 aprile 2016
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Art. 774
Art. 776
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Argomenti
annullamento
donazione
incapacità di intendere e di volere
prescrizione
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