info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo V
Art. 78
Art. 78 c.c.
Affinità.
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'
articolo 87
, n. 4.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 77
Art. 79
chevron_right
Argomenti
affinità
coniuge
matrimonio
morte
nullità
parentela
Articoli correlati
Art. 564 c.p.
-
Art. 87 c.c.
-
Art. 348 c.c.
-
Art. 1916 c.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 78 c.c.
{{{testolinkato}}}