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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 79
Art. 79 c.c.
Effetti.
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento [c.c.
80
,
81
].
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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Art. 80
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Argomenti
matrimonio
promessa di matrimonio
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