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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo V
Art. 795
Art. 795 c.c.
Divieto di sostituzione.
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà. La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
Ultimo aggiornamento:
23 aprile 2016
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Art. 794
Art. 796
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