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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo V
Art. 803
Art. 803 c.c.
Revocazione per sopravvenienza di figli.
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante [c.c.
800
]. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.
Ultimo aggiornamento:
23 aprile 2016
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Argomenti
concepito
donazione
figlio
revoca
riconoscimento figlio
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