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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro II
Titolo V
Art. 805
Art. 805 c.c.
Donazioni irrevocabili.
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
Ultimo aggiornamento:
23 aprile 2016
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Art. 804
Art. 806
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Argomenti
donazione
donazione rimuneratoria
irrevocabilità
matrimonio
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