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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo I
Art. 812
Art. 812 c.c.
Distinzione dei beni.
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.
Ultimo aggiornamento:
23 aprile 2016
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Art. 811
Art. 813
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Argomenti
albero
bene immobile
bene mobile
corso d'acqua
edificio
suolo
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