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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo I
Art. 821
Art. 821 c.c.
Acquisto dei frutti.
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione. Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.
Ultimo aggiornamento:
23 aprile 2016
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Argomenti
diritto di proprietà
frutti civili
frutti naturali
separazione
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Art. 1149 c.c.
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