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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo I
Art. 831
Art. 831 c.c.
Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto.
I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.
Ultimo aggiornamento:
24 aprile 2016
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Art. 830
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Argomenti
alienazione
destinazione
ente ecclesiastico
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