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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo II
Art. 842
Art. 842 c.c.
Caccia e pesca.
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo .
Ultimo aggiornamento:
24 aprile 2016
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Art. 843
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Argomenti
caccia
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diritto di proprietà
fondo comune
pesca
proprietario
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