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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo II
Art. 848
Art. 848 c.c.
Sanzione dell'inosservanza. (Abrogato)
[Gli atti compiuti contro il divieto dell'
articolo 846
possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Articoli correlati
Art. 846 c.c.
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Art. 57 disp. att. c.c.
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