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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 85
Art. 85 c.c.
Interdizione per infermità di mente.
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
interdetto
matrimonio
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