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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo II
Art. 872
Art. 872 c.c.
Violazione delle norme di edilizia.
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'
articolo precedente
sono stabilite da leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate .
Ultimo aggiornamento:
24 aprile 2016
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Art. 871
Art. 873
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Argomenti
regolamento edilizio comunale
riduzione in pristino
risarcimento dei danni
violazione
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