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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo II
Art. 874
Art. 874 c.c.
Comunione forzosa del muro sul confine.
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Ultimo aggiornamento:
24 aprile 2016
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Art. 873
Art. 875
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Argomenti
comunione
confine
diritto di proprietà
fondo
proprietario
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