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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 88
Art. 88 c.c.
Delitto.
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
coniuge
matrimonio
omicidio
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